Regolamento›Titolo V
Art. 41
41 / 57In vigore dal 10 ott 1907
Ciascuna segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:
1. Ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione.
2. Ruolo dei ricorsi urgenti.
3. Ruolo degli affari da decidersi in Camera di consiglio.
4. Registro per i processi verbali di udienza.
5. Registro dei decreti del presidente.
6. Registro delle decisioni della sezione, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa.
7. Registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio gratuito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-41