RegolamentoTitolo IV

Art. 31

In vigore dal 10 ott 1907
Le adunanze sono annunziate ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto, indicante il giorno e l'ora delle medesime, dal segretario generale o dai segretari di sezione rispettivamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-31

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Art. 31 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo