Regolamento›Titolo II
Art. 26
In vigore dal 10 ott 1907
Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un ministro, possa interessare altro ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-26