RegolamentoTitolo II

Art. 26

In vigore dal 10 ott 1907
Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un ministro, possa interessare altro ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-26

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Art. 26 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo