Art. 26
RegolamentoTitolo II

Art. 26

26 / 57
In vigore dal 10 ott 1907
Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un ministro, possa interessare altro ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-26