Regolamento›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 10 ott 1907
Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto a chi vi abbia interesse diretto, nei modi e con le forme prescritti pei ricorsi contenziosi, e deve, altresì, essere presentato, con la prova dell'eseguita notificazione, al Ministero competente. Agli interessati è assegnato un termine di giorni sessanta, dal dì della notificazione del ricorso, per presentare al Ministero che istruisce l'affare le loro deduzioni.
L'autorizzazione per eseguire la notificazione per pubblici proclami è data dal Ministero a cui spetta provvedere alla istruzione del ricorso.
Allo stesso Ministero spetta disporre l'integrazione del procedimento nei casi e nei modi prescritti dagli del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Quando s'impugna il provvedimento emesso da un Ministero, la presentazione del ricorso tiene luogo di notificazione al Ministero stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-30