Regolamento›Titolo IV
Art. 33
In vigore dal 10 ott 1907
I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo.
I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del Consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-33