RegolamentoTitolo IV

Art. 33

In vigore dal 10 ott 1907
I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo. I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del Consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-33

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