RegolamentoTitolo II

Art. 24

In vigore dal 10 ott 1907
Qualora si renda necessaria una nuova comunicazione dello stesso affare al Consiglio di Stato, nella relazione del Ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal Consiglio e debbono essere rinviati tutti i documenti che erano annessi alla precedente relazione, con l'aggiunta degli altri che occorrano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-24

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Art. 24 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo