Regolamento›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 10 ott 1907
Gli affari sui quali è chiesto parere, non possono essere discussi con l'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti consulenti.
I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere.
Non può tenersi conto d'alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato può chiedere al Ministero le notizie e i documenti che reputi necessari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-20