RegolamentoTitolo II

Art. 19

In vigore dal 10 ott 1907
II relatore della sezione o Commissione speciale, ed in caso di impedimento quello che vi sia surrogato dal presidente del Consiglio, riferisce all'adunanza generale. La relazione del Ministero ed il preavviso della sezione o Commissione sono distribuiti per copia a stampa, salvi i casi di urgenza, ai membri del Consiglio almeno due giorni prima dell'adunanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-19

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