Regolamento›Titolo II
Art. 11
11 / 57In vigore dal 10 ott 1907
Le sezioni sono convocate e presiedute dal rispettivo presidente, e in sua assenza, dal consigliere anziano.
Il presidente del Consiglio designa chi deve presiedere Commissioni speciali e può sempre convocare e presiedere tali Commissioni e le sezioni.
L'adunanza di due sezioni è presieduta dal presidente di sezione più anziano.
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