Art. 5
RegolamentoTitolo I

Art. 5

5 / 57
In vigore dal 10 ott 1907
Gli uscieri ed inservienti sono nominati e possono essere revocati dal presidente del Consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti al Ministero dell'interno per le opportune notificazioni alla Corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-5