Art. 10

In vigore dal 13 ago 1907
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento della scuola; b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio; c) delibera il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto conto sarà a cura della Giunta comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale; d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non potranno variarsi gli stanziamenti dei capitoli del bilancio preventivo approvato; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale; g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico della scuola, curando che gli inventari sieno regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero al quale sono pure comunicate le variazioni apportate agli inventari stessi; h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola; i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni che hanno compiuto gli studi; k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati, la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento; l) adempie a tutte le altre funzioni stabilite dal presente decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-10

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