Art. 15
In vigore dal 13 ago 1907
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante della scuola in un'altra R. scuola media di commercio e viceversa.
Perché possa farsi luogo a simili trasferimenti occorre che i funzionari interessati ne facciano domanda e che le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole.
I passaggi stessi sono a seconda dei casi ordinati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi i funzionari conservano integralmente i diritti acquisiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-15