Art. 11

In vigore dal 13 ago 1907
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa. Egli coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta e nell'amministrazione della scuola, provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa, all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili per il buon andamento dell'Istituto, e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate si provvederà a norma del successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-11

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