Art. 9

In vigore dal 13 ago 1907
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi. I membri della Giunta eletti in sostituzione di altri durante il triennio restano in carica per il tempo che vi sarebbero restati i loro predecessori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo