Art. 9
In vigore dal 13 ago 1907
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
I membri della Giunta eletti in sostituzione di altri durante il triennio restano in carica per il tempo che vi sarebbero restati i loro predecessori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-9