Art. 13

In vigore dal 13 ago 1907
Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà però essere scelto da questi tra il personale insegnante. Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi farà parte un rappresentante della Giunta, scelto da essa, e quando si tratti della scelta di insegnanti, anche il direttore della scuola. Il direttore, come pure gli insegnanti scelti in seguito a concorso sono nominati in via di esperimento col grado di reggenti. La reggenza non può avere durata minore di due anni nè maggiore di cinque. Trascorso il periodo di esperimento i reggenti possono essere promossi titolari se apposite ispezioni da ordinarsi dal ministro avranno dimostrato che essi possiedono le qualità e le attitudini necessarie. Per gli insegnanti secondari e complementari e per quelle speciali di merceologia, di tariffe doganali, ferroviarie e marittime e di altre materie essenzialmente tecniche, il ministro, sentito il parere della Giunta, potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali. Alle vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico ed alle supplenze, si provvederà pure dal ministro con incarichi temporanei da affidare, su proposta della Giunta, a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuola di egual grado, ed abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento. Il personale amministrativo è nominato dal ministro su proposta della Giunta. Il personale di servizio è nominato dalla Giunta con l'approvazione del ministro. La nomina dei reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale, la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-13

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