Art. 18
In vigore dal 13 ago 1907
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone alla Giunta di vigilanza la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compilando i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico, e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Il regolamento stabilirà i casi in cui le proposte e le deliberazioni del collegio dei professori debbono, per il tramite della, Giunta di vigilanza, essere sottoposte, prima di avere esecuzione, all'approvazione del Ministero.
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