Art. 22
In vigore dal 13 ago 1907
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo procedente, i locali, i materiali scientifici e l'arredamento apprestati dalla Camera di commercio ritornano di sua piena proprietà.
Per il materiale non apprestato dalla Camera, ai sensi dell', si provvederà a vantaggio di altro Istituto scolastico di indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-22