Art. 22

In vigore dal 13 ago 1907
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo procedente, i locali, i materiali scientifici e l'arredamento apprestati dalla Camera di commercio ritornano di sua piena proprietà. Per il materiale non apprestato dalla Camera, ai sensi dell', si provvederà a vantaggio di altro Istituto scolastico di indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo