Art. 23
In vigore dal 13 ago 1907
Il direttore della scuola, attualmente in carica, viene confermato e promosso a titolare.
Agli insegnanti attualmente in carica, dei quali il Consiglio direttivo proporrà al Ministero la conferma a titolari e che insegnano materie per le quali nel ruolo organico è disposta la titolarità, non verranno applicate le disposizione dell' del presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-23