Art. 23

In vigore dal 13 ago 1907
Il direttore della scuola, attualmente in carica, viene confermato e promosso a titolare. Agli insegnanti attualmente in carica, dei quali il Consiglio direttivo proporrà al Ministero la conferma a titolari e che insegnano materie per le quali nel ruolo organico è disposta la titolarità, non verranno applicate le disposizione dell' del presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-23

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Art. 23 Che ordina conforme all'annesso statuto la scuola media di commercio istituita nel 1904 dalla Camera di commercio ed arti di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo