Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 13 ago 1907
Il direttore della scuola, attualmente in carica, viene confermato e promosso a titolare. Agli insegnanti attualmente in carica, dei quali il Consiglio direttivo proporrà al Ministero la conferma a titolari e che insegnano materie per le quali nel ruolo organico è disposta la titolarità, non verranno applicate le disposizione dell' del presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-23