Art. 25
In vigore dal 13 ago 1907
Gli alunni che hanno eseguito i corsi della scuola in base al precedente ordinamento di essa avranno diritto di ottenere dalla scuola alla fine del terzo anno di corso, superandone gli esami un attestato di licenza commerciale, col quale essi potranno, volendolo, iscriversi al quarto anno di corso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 giugno 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-25