Art. 2
In vigore dal 13 ago 1907
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Al mantenimento di essa concorrono il Ministero con annue lire quindicimila, salvo eventuali maggiori stanziamenti nei futuri bilanci.
La Camera di commercio di Palermo con annue lire diecimila.
La provincia di Palermo con annue lire quattromila.
Il comune di Palermo con annue lire diecimila.
Le spese d'impianto sono a carico della Camera di commercio di Palermo, la quale fornisce anche gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola provvedendo altresì alla loro manutenzione.
I contributi annuali continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, per la misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento della scuola stessa.
Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e gli assegni concessi da altri enti o da privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-2