Art. 5

In vigore dal 13 ago 1907
Per l'ammissione al primo anno di corso nella scuola è richiesta la licenza dei ginnasi e delle scuole tecniche o delle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio che abbiano non meno di tre anni di corso. Saranno pure ammessi i licenziati delle scuole italiane all'estero di grado corrispondente e quelle sopraindicate ed i licenziati da scuole estere che a giudizio del Consiglio dei professori della scuola siano ritenute equivalenti a quelle italiane di cui sopra. Ai corsi successivi sono inscritti solo gli allievi, i quali abbiano superato l'esame di premiazione nella scuola, ovvero in altra scuola media commerciale dipendente dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. L'alunno che per due anni consecutivi è riprovato negli esami di promozione alla classe superiore, non potrà più frequentare la scuola. Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-5

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