Art. 7
In vigore dal 13 ago 1907
L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di due delegati di ciascuno degli enti indicati dal precedente .
Il direttore della scuola fa parte di diritto della Giunta ed ha anche le funzioni di segretario di essa.
Nel caso in cui altri enti contribuissero al mantenimento della scuola con una somma annua non inferiore alle L. 4000 essi avranno diritto ad essere rappresentati nella Giunta da un proprio delegato, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-7