Art. 12
In vigore dal 13 ago 1907
Il numero e gli stipendi degli insegnanti e del personale tutto della scuola sono determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-12