Art. 14

In vigore dal 13 ago 1907
Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarità come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo dopo ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di quattro sessenni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-14

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