Art. 6

In vigore dal 13 ago 1907
Gli alunni della R. scuola conseguono, dopo aver superati gli esami di promozione dalla seconda alla terza classe, un certificato di computista commerciale che abilita alle funzioni di contabile, rappresentante, agente e commesso nelle aziende commerciali. Agli allievi che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza, è rilasciato, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale. Tale diploma attesta della idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alla professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti; è titolo di ammissione senza esame ai corsi delle RR. scuole superiori di commercio del Regno ed agli esami di concorso agli assegni ed alle borse di pratica commerciale all'estero, ed è parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuole di ugual grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;279#art-6

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