Art. 9
In vigore dal 20 lug 1905
Il Consiglio direttivo si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richiede in seguito a convocazione del presidente o dietro domanda scritta di almeno due consiglieri.
Le adunanze del Consiglio sono valide quando v'intervenga la metà più uno dei suoi membri, che hanno voto deliberativo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente;
Decadono dal loro ufficio quei componenti del Consiglio che non intervengono alle adunanze di esso per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-9