Art. 13

In vigore dal 20 lug 1905
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico disciplinare della scuola e delle officine e all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine nei casi di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate riferisco al Ministero per gli opportuni provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-13

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Art. 13 Trasformazione in scuola d'arti e mestieri della scuola serale e domenicale d'arte applicata all'industria in Avellino. — Testo vigente | Portale Normativo