Art. 11
In vigore dal 20 lug 1905
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e delle officine, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica proposta dal Consiglio direttivo ed approvata dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-11