Art. 11

In vigore dal 20 lug 1905
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e delle officine, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica proposta dal Consiglio direttivo ed approvata dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo