Art. 14
In vigore dal 20 lug 1905
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.
Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, compila gli orari ed i programmi di insegnamento da sottoporsi all'approvazione dei Ministero, sceglie i libri di testo, presenta al Consiglio direttivo le proposte per l'acquisto del materiale didattico e scientifico, delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'.
Il Collegio degli insegnanti si riunisco inoltre almeno una volta al mese per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-14