Art. 12
In vigore dal 20 lug 1905
Il direttore, gli insegnanti, ed i capi officina saranno nominati dal ministro d'agricoltura, industria e commercio in seguito a pubblico concorso da lui aperto.
Il personale amministrativo e di servizio è nominato dal Ministro predetto sopra proposta del Consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-12