Art. 15
In vigore dal 20 lug 1905
I redditi della scuola debbono essere, appena riscossi, depositati presso un solido Istituto di credito che abbia sede in Avellino, all'uopo designato dal Consiglio direttivo e di gradimento del Ministero, il quale Istituto farà il servizio di cassa della scuola.
Le norme per il servizio di cassa saranno stabilite dal regolamento di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-15