Art. 10

In vigore dal 20 lug 1905
Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola; b) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione almeno un mese prima che entri in esercizio; c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto insieme ai documenti giustificativi, due mesi dopo la chiusura dell'esercizio; d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila sotto la sua responsabilità, che non sieno superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-10

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