Art. 5
In vigore dal 20 lug 1905
Per essere ammessi al corso diurno i giovani debbono avere compiuto l'età di 12 anni ed aver superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-5