Art. 2
In vigore dal 20 lug 1905
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 7000.
La provincia di Avellino con L. 4000.
Il comune di Avellino con L. 2000.
La Camera di commercio di Avellino con L. 4000.
L'Orfanotrofio maschile e femminile di Avellino con L. 860.
La Camera di commercio di Avellino, oltre al contributo annuo fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola.
Il Ministero concorre anche, per 5 anni, con L. 3000 annue nelle spese d'impianto della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-2