Art. 2

In vigore dal 20 lug 1905
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: Il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 7000. La provincia di Avellino con L. 4000. Il comune di Avellino con L. 2000. La Camera di commercio di Avellino con L. 4000. L'Orfanotrofio maschile e femminile di Avellino con L. 860. La Camera di commercio di Avellino, oltre al contributo annuo fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola. Il Ministero concorre anche, per 5 anni, con L. 3000 annue nelle spese d'impianto della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-2

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