Art. 3

In vigore dal 20 lug 1905
La scuola ha per iscopo di fornire buoni operai, mercè un'istruzione teorica, pratica ed esercitazioni pratiche di laboratorio, per la lavorazione dei metalli, dei legnami e della ceramica. La scuola è diurna, ma potranno essere istituiti corsi serali e domenicali per gli adulti, sopra proposta del Consiglio direttivo approvata dal Ministero. La scuola impartisce i seguenti insegnamenti: elementi di meccanica; tecnologia; fisica; chimica; elementi di elettrotecnica; disegno d'ornato, geometrico, architettonico, di costruzione e di macchine; decorazione applicata alle arti; plastica; lingua italiana, storia e geografia, matematica e computisteria. La scuola ha tre sezioni, una per la lavorazione dei metalli, un'altra per la lavorazione dei legnami ed una terza per la ceramica. La sezione per la lavorazione dei legnami dovrà anche occuparsi della costruzione di sedie di legno curvato a vapore e di imballaggi, sopra tutto per l'esportazione delle derrate agrarie. Potranno però essere istituite altre sezioni ed altri insegnamenti coll'approvazione del Ministero. Le esercitazioni pratiche degli allievi hanno luogo in apposite officine, seconde le norme da stabilirsi col regolamento di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-3

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