Art. 17

In vigore dal 20 lug 1905
Con un regolamento da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno stabilite le modalità degli esami, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le norme per la gestione delle officine, e tutte le altre disposizioni per regolare il funzionamento della scuola. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1905. VITTORIO EMANUELE. Rava. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-17

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