Art. 8
In vigore dal 20 lug 1905
L'amministrazione della scuola è affidata ad un Consiglio direttivo composto di sei membri: uno nominato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, uno dall'Amministrazione provinciale di Avellino, uno dal municipio, due dalla Camera di commercio, uno dall'Orfanotrofio maschile e femminile di Avellino.
Il direttore della scuola fa parte del Consiglio direttivo con voto deliberativo ed ha l'ufficio di segretario del Consiglio.
Avranno diritto di aver un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nel Consiglio direttivo della scuola quegli enti i quali concorreranno al mantenimento di essa con un contributo annuo non inferiore a L. 800.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il presidente del Consiglio direttivo sarà nominato con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio fra i membri del Consiglio stesso.
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