Art. 4
In vigore dal 20 lug 1905
Il corso diurno della scuola dura quattro anni.
Ai licenziati del corso diurno sarà rilasciato dal Consiglio direttivo un certificato di licenza dalla Sezione, cui avranno appartenuto.
Agli esami di licenza assisterà un delegato del Ministeri di agricoltura, industria e commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-4