Art. 7

In vigore dal 20 lug 1905
La direzione dell'andamento didattico della scuola spetta esclusivamente al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il direttore della scuola proporrà quindi al Ministero i programmi d'insegnamento e gli orari delle lezioni compilati dal Collegio degli insegnanti, e corrisponderà direttamente col Ministero per tutte ciò che si riferisce all'andamento didattico della scuola stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-7

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