Statuto organicoCapo VII

Art. 60

In vigore dal 15 lug 1905
Tanto gli studi secondari, quanto quelli superiori, dovranno compiersi in istituti scolastici governativi esistenti in Roma o nella Sabina. Potranno compiersi altrove solamente quegli studi pei quali non esistessero scuole governative no in Roma, nè in Sabina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-60

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo