Statuto organico›Capo VII
Art. 60
In vigore dal 15 lug 1905
Tanto gli studi secondari, quanto quelli superiori, dovranno compiersi in istituti scolastici governativi esistenti in Roma o nella Sabina.
Potranno compiersi altrove solamente quegli studi pei quali non esistessero scuole governative no in Roma, nè in Sabina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-60