Statuto organico›Capo VIII
Art. 62
In vigore dal 15 lug 1905
Non ostante le facoltà concesse dai regolamenti, gli studenti universitari dovranno:
1° inscriversi in quei corsi che saranno proposti dalla rispettiva Facoltà a principio d'anno;
2° superare ogni anno lodevolmente tutti gli esami speciali nelle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà e negli Istituti medesimi dove l'istruzione venne impartita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-62