Statuto organico›Capo VII
Art. 59
In vigore dal 15 lug 1905
Quando non vi siano borse vacanti da mettere a concorso per gli studi superiori, il pensionato che ha compiuto lodevolmente gli studi secondari e che voglia proseguire negli studi superiori, conserva la pensione minore sino all'apertura del prossimo concorso alle borse maggiori. Egli però è tenuto ad osservare, mentre gode della pensione temporanea, le disposizioni degli .
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