Statuto organicoCapo VII

Art. 55

In vigore dal 15 lug 1905
La pensione conserva la sua durata poi numero di anni richiesti pel conseguimento: a) della licenza, se fu concessa per studi secondari o per scuole pratiche di agricoltura, di arti e mestieri e professionali; b) della laurea o del diploma, se fu concessa per studi superiori.
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