Statuto organico›Capo VII
Art. 55
In vigore dal 15 lug 1905
La pensione conserva la sua durata poi numero di anni richiesti pel conseguimento:
a) della licenza, se fu concessa per studi secondari o per scuole pratiche di agricoltura, di arti e mestieri e professionali;
b) della laurea o del diploma, se fu concessa per studi superiori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-55