Statuto organico›Capo VII
Art. 56
In vigore dal 15 lug 1905
Non ostante il disposto dell'articolo precedente, il godimento delle pensioni è ogni anno soggetto a conferma per parte del Consiglio direttivo.
All'uopo i giovani dovranno presentare la domanda in tempo debito all'ufficio di segreteria e provare di aver adempiuto a tutti gli obblighi prescritti dallo statuto e dai regolamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-56