Statuto organico›Capo VII
Art. 57
In vigore dal 15 lug 1905
Il cambiamento di una facoltà universitaria con altra, non dà diritto al pensionato di conservare la borsa per un numero di anni maggiore di quello richiesto pel compimento del corso per cui la pensione fu accordata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-57