Statuto organico›Capo VII
Art. 58
In vigore dal 15 lug 1905
Il pensionato per gli studi secondari non acquista il diritto di conseguire la maggiore pensione per studi superiori se non ne abbia sostenuto regolarmente il concorso.
Superato tale concorso, egli, a parità di merito, avrà la preferenza su tutti gli altri concorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-58