Statuto organico›Capo VIII
Art. 63
In vigore dal 15 lug 1905
I giovani pensionati dovranno frequentare con diligenza i corsi degli studi ai quali sono inscritti, e tenere una lodevole condotta.
Essi hanno obbligo di fornire ad ogni richiesta le prove della loro diligenza e del loro profitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-63