Statuto organico›Capo VIII
Art. 68
In vigore dal 15 lug 1905
Le punizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell' sono deliberate dalla Giunta.
La sospensione non può eccedere la durata di tre mesi, e quando le mancanze reclamino più severe misure, la Giunta convocherà il Consiglio per gli opportuni provvedimenti.
La sospensione non dispensa il pensionato dagli obblighi imposti dal presente statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-68